“La detrazione fiscale è ripartita in cinque anni in quote uguali, a partire dall’anno in cui sono stati pagati gli interventi, e:
nel caso di abitazioni e edifici utilizzati per attività produttive, è calcolata su una spesa massima di 96 mila euro per unità immobiliare e per ciascuno anno ed arriva al:
nel caso di parti comuni dei condomini è calcolata su una spesa massima di 96 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono il condominio ed arriva al:
Nella tabella sottostante sono riportati i requisiti per l’accesso al Sismabonus, estrapolati dal sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a cui si rimanda per maggiore completezza e riportati nella Linee Guida o istruzioni per l’accesso (Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf).
CHI? | ||
Proprietari o nudi proprietari | ![]() |
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Titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) | ![]() |
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Locatari o comodatari | ![]() |
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Soci di cooperative divise o indivise | ![]() |
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Imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce | ![]() |
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Soggetti indicati nell’articolo 5 del Testo Unico sulle Imposte dei Redditi (TUIR) | ![]() |
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Familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento | ||
Coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge | ![]() |
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Soggetto che esegue in proprio i lavori sull’immobile ma le detrazioni riguarderanno solo l’acquisto dei materiali (si interpreta che sia inammissibile in caso di richiesta Sismabonus, poiché è sempre prevista la figura del professionista, a meno che il soggetto non coincida con lo stesso professionista) | ![]() |
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COSA? | ||
Abitazioni (prima o seconda casa) | ![]() |
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Singolo immobile facente parte di complesso immobiliare (*) | no | |
Parti comuni di condomini | ![]() |
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Immobili adibiti ad attività produttive | ![]() |
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(*) Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. |
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QUANDO? | ||
I lavori devono essere iniziati il 1° gennaio 2017 | ![]() |
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Le spese devono essere sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. | ||
DOVE? | ||
Zona sismica | 1 | ![]() |
2 | ![]() |
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3 | ![]() |
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4 | no | |
COME? | ||
Messa in sicurezza statica: molto spesso si hanno di fronte strutture progettate ai soli carichi verticali o frutto di accrescimenti e demolizioni volumetriche o di cambi di destinazione d’uso non controllate, pertanto il legislatore indica come tassativo il previo controllo delle condizioni statiche per poi intervenire su quelle di risposta al sisma di progetto. | ![]() |
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Miglioramento delle prestazioni antisismiche della costruzione nel suo complesso | ![]() |
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Classificazione e verifica sismica degli immobili. | ![]() |
Occorre però sottolineare che l’intervento è accompagnato da operazioni preliminari che concorrono a definirlo, pertanto il legislatore non contempla il costo fino a se stesso ma anche le spese riguardanti:
Il professionista attraverso la sua attività stabilisce un grado di propensione al rischio della costruzione, in base alla conoscenza della stessa e del grado di sismicità della zona di costruzione (Classificazione2015.xlsx). Non sono ammessi quegli interventi ricadenti in zona sismica 4, corrispondente alla bassissima sismicità, mentre vi rientrano, a partire dal 2017, quelli ricadenti in zona sismica 3.Il professionista incaricato dovrà provvedere alla redazione dell’attestazione della classe di rischio sismico della costruzione precedente l’intervento e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato (allegato B del decreto ministeriale 7 marzo 2017 n.65, DM 65 del 07-03-2017 All B.pdf).
FONTI CONSULTATE/WEB
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/casa-sicura
Articolo realizzato in collaborazione con www.Ingegneri.info