Superbonus 110%: Confermato l’incentivo edilizio del decreto rilancio 2020

E' stato approvato il decreto per interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico e installazione di impianti solari fotovoltaici

Attenzione c'è una versione più aggiornata dell'articolo! 

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Superbonus 110%: Il 17 Luglio 2020, tramite supplemento ordinario n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, è stata pubblicata la legge 17 luglio 2020, n. 77. Questa converte definitivamente in legge il precedente decreto-legge 34/2020 (meglio conosciuto come Decreto Rilancio) e rende quindi effettivi in via definitiva gli incentivi al 110% in esso contenuti.

Rispetto a quanto pubblicato nella nostra indagine di giugno sono stati modificati i massimali e alcune definizioni normative, in questo articolo abbiamo cercato di riassumerle.


In cosa consistono le nuove detrazioni fiscali 

Le detrazioni fiscali previste per il settore edilizio dal Decreto Rilancio, oramai famose come Superbonus 110%, consistono nella detrazione in 5 quote annuali di pari importo del 110% della spesa complessiva sostenuta per determinati interventi di efficientamento energetico e strutturale. Vediamo come funziona attraverso un esempio: se a fronte di un intervento di miglioramento energetico o adeguamento sismico (o entrambi) verranno spesi 50 000 euro, lo Stato rimborserà attraverso detrazioni fiscali 55 000 euro, in 5 rate annuali da 11 000 euro, a partire dall’anno in cui è stata sostenuta la spesa. 

Sconto in fattura e cessione del credito 

È la parte più interessante relativa ai nuovi superbonus 110%, che verrà maggiormente chiarita attraverso l’emanazione dei provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico. Questi decreti, la cui emanazione è prevista entro 30 giorni dall’approvazione della legge, entreranno nel dettaglio della documentazione richiesta (visto di conformità e asseverazione tecnica degli interventi). 

Per poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito sarà infatti necessario ricevere il visto di conformità sui dati dichiarati all’interno della documentazione consegnata, la quale attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Inoltre, la scelta tra le due opzioni dovrà essere comunicata telematicamente, secondo quanto disposto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. 

Tempistiche per l’accesso allo sgravio fiscale 

Il decreto Rilancio prevede la possibilità di portare a detrazione le spese sostenute dal dall'1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021. 

Tale termine, dopo l’emanazione della legge di conversione è stato esteso fino al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) o comunque denominati. 

Quali interventi accedono alle nuove detrazioni fiscali 

Il decreto Rilancio prevede la maxi detrazione fiscale del 110% solo a patto che vengano effettuate alcune categorie di interventi edilizi, definiti trainanti, che possono essere riassunti nelle seguenti tipologie: 

INTERVENTI TRAINANTI: 

  • Isolamento dell’involucro opaco (in relazione al vecchio Ecobonus);
  • Riduzione del rischio sismico (in relazione al vecchio Sisma Bonus);
  • Adeguamento/ sostituzione di impianti;

A patto che uno o più dei suddetti interventi trainanti venga realizzato, è possibile inoltre far rientrare nel bonus 110% anche i seguenti interventi:

INTERVENTI COMPLEMENTARI:

  • Interventi previsti dal vecchio Ecobonus (tra gli altri, sostituzione infissi);
  • Installazione impianti fotovoltaici;
  • Installazione colonnine per la ricarica di veicoli elettrici 

Requisiti tecnici degli interventi e massimali di spesa

Per poter accedere agli incentivi gli interventi realizzati dovranno garantire il doppio salto di classe energetica, attestato tramite certificazione APE da redigere prima e dopol’intervento e asseverata da un tecnico abilitato. Qualora non fosse possibile il doppio salto di classe perché già in classe A3, è necessario garantire il raggiungimento della classe energetica più alta (A4). 

Vediamo ora nel dettaglio i requisiti delle varie categorie di intervento.  

Isolamento dell’involucro e Ecobonus 

Per quanto concerne gli interventi di efficientamento energetico, il decreto del MiSE di prossima pubblicazione entrerà più nel dettaglio, ma il decreto Rilancio specifica già alcuni punti chiave: 

Gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (quindi muri, tetti e solai) devono interessare almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio. Gli interventi dovranno garantire i valori di trasmittanza già previsti dall’Ecobonus e materiali isolanti dovranno inoltre rispettare i criteri ambientali minimi (CAM),riguardanti tra gli altri aspetti la percentuale di materiale riciclato contenuta.

Per questa categoria di intervento sono previsti i seguenti massimali di spesa:

  • euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Se eseguiti unitamente a uno degli interventi trainanti, possono essere detratti al 110% anche tutti gli interventi compresi nel vecchio Ecobonus, compresa quindi la sostituzione dei serramenti, secondo i massimali di spesa previsti dall’Ecobonus per le rispettive categorie di intervento.

La gamma di fissaggi per isolamenti fischer comprende tasselli con installazione ad avvitamento e a battere per fissaggio a scomparsa nel materiale isolante o a filo superficie, certificati per il fissaggio su murature in calcestruzzo, mattoni pieni o forati e anche su strutture in legno o pannelli OSB. Tutti i fissaggi sono studiati per abbattere il ponte termico e garantire le massime prestazioni al cappotto.

Adeguamento e sostituzione di impianti

Gli interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013, a pompa di calore, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari

Per questa categoria di intervento sono previsti i seguenti massimali di spesa:

  • Per parti comuni di edifici plurifamiliari:
    • euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
    • a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
  • Per edifici unifamiliari (o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno):
    • La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000.

Se eseguiti unitamente a uno degli interventi trainanti, rientra nel bonus 110% anche la realizzazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.

fischer con la gamma Solar-Fix produce una linea completa di sotto-strutture per il fissaggio di pannelli fotovoltaici su tutte le tipologie di coperture sia residenziali che industriali e su pareti verticali e inclinate, progettata e realizzata in Italia. 

Adeguamento sismico e Sismabonus 

Confermato il bonus del 110% sul miglioramento sismico per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi di adeguamento antisismico previsti dal Sismabonus. In particolare verranno incentivati gli interventi per la messa in sicurezza della statica di parti strutturali, comprese le spese per progettazione e la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare le caratteristiche tecniche degli interventi. 

Nelle applicazioni per il miglioramento sismico sono necessari prodotti certificati e di alta qualità: fissaggi certificati con categoria sismica C1 o C2 e staffaggi testati per resistere alle forze sismiche

Ecco alcuni dei prodotti fischer appositamente sviluppati per il miglioramento sismico: 

  • CSC 45: L’innovativo connettore a taglio per il rinforzo di solai in legno
  • Fissaggi meccanici e chimici certificati per l’adeguamento e il rinforzo sismico di componenti strutturali e non strutturali in zone ad elevata sismicità.
  • Samontec Seismic: Una gamma completa di supporti e controventamenti per la messa in sicurezza degli impianti.

Interventi di demolizione e ricostruzione 

Nel rispetto dei requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). 


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